La nomina di un responsabile tecnico, secondo la normativa vigente, è necessaria anche per le imprese che intendono svolgere la sola attività di stireria, salvo naturalmente il caso in cui l’attività di stireria non presenti, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l’ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti, e sia tale da non giustificare, secondo criteri di ragionevolezza e professionalità, la previsione di un responsabile tecnico.
E’ questo il chiarimento giunto dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 29 gennaio 2015, Prot. 18008, in risposta ad un quesito in ordine al riconoscimento dei requisiti ai fini della nomina del responsabile tecnico per l’attività di stireria – tintolavanderia. La giustificazione si ricava dalla lettura “combinata” degli articoli 2 e 4 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (che ha introdotto la disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia), del comma 1-bis, dell’art. 79 del D.Lgs. n. 59/2010 e del secondo comma dell’art. 1 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012.
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