CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 11/70/CR8d/C9
LINEE GUIDA DELLE REGIONI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA
Il presente documento disciplina i corsi di qualificazione tecnico-professionale di cui alla L.84/2006, art. 2, comma 2, lettera a) – finalizzati al conseguimento dell’idoneità professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia.
STANDARD FORMATIVO PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA
La formazione del responsabile tecnico di tintolavanderia è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.
I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
DESCRIZIONE DELLA FIGURA
Il responsabile tecnico di tintolavanderia sovrintende l’attività professionale di tintolavanderia, intesa come l’attività dell’impresa che esegue – ai sensi della legge 22 febbraio 2006 n. 84 e ss. mm. – i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 5, della L. 84/2006, si individuano i seguenti contenuti formativi articolati per ambiti di competenze:
PROCESSI DI LAVAGGIO E SMACCHIATURA
Conoscenze
Fibre e loro caratteristiche (animali, vegetali, sintetiche ecc)
Chimica dei detersivi
Elementi di chimica organica e inorganica
Norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili
Principi di scioglimento chimico fisico e biologico
Tecniche di lavorazione delle fibre
UTILIZZO DELLE MACCHINE E DEI PROGRAMMI DI GESTIONE
Conoscenze
Elementi di meccanica elettricità e termodinamica
Legislazione in materia di tutela dell’ambiente
Sicurezza del lavoro
Elementi di Informatica
Programmi di lavaggio
Normativa igienico-sanitaria
GESTIONE D’IMPRESA
Conoscenze
Elementi di diritto commerciale
Normativa di settore
Elementi di gestione aziendale
Elementi di contrattualistica
Controllo erogazione del servizio
Tecniche di comunicazione e vendita
Lingua straniera
Le Regioni e Province Autonome, nel rispetto dei contenuti minimi di cui al presente documento, possono favorire metodologie di formazione innovative – anche in FAD ed e-learning – e che prevedano, a titolo esemplificativo, dimostrazioni, simulazioni o prove pratiche in contesto lavorativo.
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti.
– età non inferiore i diciotto anni;
– diploma di scuola secondaria di 1° grado.
Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente / corrispondente che attesti l’equipollenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza che attesti il livello di scolarizzazione.
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell’Istituzione Formativa.
DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE
La durata minima dei percorsi è di 450 ore, fatte salve le disposizioni delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano inerenti il riconoscimento di crediti formativi.
E’ consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.
ESAME FINALE E ATTESTAZIONE
Al termine del percorso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.
La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.
Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell’attestato.
Al fine di favorire il riconoscimento e la libera circolazione delle persone sul territorio, l’attestato di frequenza deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:
o Denominazione del soggetto formatore
o Dati anagrafici del corsista
o Titolo del corso e normativa di riferimento
o Durata del corso
o Firma del soggetto formatore
Le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
Roma, 25 maggio 2011
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