Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia

Legge 22 febbraio 2006, n. 84

“Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006

Art. 1.

(Princìpi e finalità)

1. La presente legge, nell’ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all’articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali di disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia.

2. L’esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione, per la quale possono essere determinati programmi o controlli esclusivamente per fini di utilità sociale. A tale fine la presente legge è volta ad assicurare l’omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori e dell’ambiente, garantendo l’unità giuridica dell’ordinamento di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Art. 2.

(Definizione dell’attivitàe idoneità professionale)

1. Ai fini della presente legge costituisce esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia l’attività dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

2. Per l’esercizio dell’attività definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l’effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore;

b) attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore.
4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l’identificazione dei diplomi inerenti l’attività, di cui al comma 2, sono stabiliti dalle regioni, previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. Tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti: fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi; princìpi di scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricità e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell’ambiente e di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera.
6. Non costituiscono titolo valido per l’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Art. 3.

(Competenze delle regioni)

1. In conformità ai princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e definiscono i criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative dei comuni.

2. Le competenze svolte dalle regioni ai sensi del comma 1 sono volte al conseguimento delle seguenti finalità:

a) favorire un equilibrato sviluppo del settore rendendo compatibile l’impatto territoriale e ambientale dell’insediamento delle imprese e promuovendo l’integrazione con le altre attività economiche e di servizio, anche in funzione della riqualificazione del tessuto urbano;

b) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di tintolavanderia assicurando la migliore qualità delle prestazioni per il consumatore, anche attraverso la disciplina delle fasce orarie di apertura al pubblico delle imprese e la previsione della pubblicità delle tariffe;
c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d’esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
d) definire specifici criteri per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;
e) promuovere, d’intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la costituzione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di commissioni arbitrali e conciliative per la definizione, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela di interessi dei consumatori, delle controversie tra imprese del settore e consumatori, ferma restando l’applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi;
f) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell’attività per le imprese del settore, stabilisce i criteri della disciplina concernente il regime autorizzativo per l’avvio e l’esercizio dell’attività, ivi compresi i servizi per la raccolta ed il recapito dei capi, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi.

Art. 4.

(Modalità di esercizio dell’attività)

1. Presso ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale di cui all’articolo 2, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

2. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
3. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ai sensi dell’articolo 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
4. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell’impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l’indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali.
5. Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l’obbligo di diligenza nell’adempimento di cui all’articolo 1176, secondo comma, del codice civile.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per la omessa iscrizione nell’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, nei confronti di chiunque svolge le attività e i servizi disciplinati dalla presente legge in assenza di uno o più requisiti richiesti o in violazione dei princìpi e dei criteri previsti, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

2. Il Ministero delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle regioni:

a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;

b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo.

3. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Le imprese del settore operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare a svolgere l’attività di cui all’articolo 2, comma 1, ed entro tre anni dalla medesima data sono tenute a designare il responsabile tecnico di cui all’articolo 4, comma 1.

2. In sede di prima attuazione della presente legge tutti i soggetti operanti presso imprese del settore autorizzate ai sensi del comma 1 possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l’idoneità professionale.
3. Le regioni definiscono i criteri e i termini per l’adeguamento delle imprese alle disposizioni regionali e amministrative di cui all’articolo 3 e ai requisiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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