ROMA – Pubblicato il 31 dicembre 2014 in Gazzetta Ufficiale n.302, il nuovo decreto Milleproroghe, Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Due le disposizioni del provvedimento che per ora segnaliamo. Riguardano il Sistri e la prevenzione incendi nelle strutture turistico-ricettive.
Strutture turistico-ricettive. Prorogato al 30 aprile 2015 il termine del 31 dicembre 2014 per l’adeguamento alle disposizioni sulla prevenzione incendi delle strutture che superino i 25 posti letto (Leggi: la proroga al 2014 nel decreto 2013).
Sistri. L’articolo 9 comma 3 del Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 apporta delle modifiche all’articolo 11 comma 3-bi del Decreto legge 31 agosto 2013 n.101 (modificato dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125).
Viene posticipato al “31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative” il termine originariamente previsto per il 31 dicembre 2014, “entro il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni”.
Per quanto riguarda le sanzioni, ancora nell’articolo 3-bis del Decreto 31 agosto 2013, n. 101, il riferimento all’articolo 260-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 viene sostituito con il 260-bis, commi da 3 a 9.
“Le sanzioni relative al Sistri di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015″.
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